Recentemente sono pervenute segnalazioni da rivenditori di pneumatici che hanno avuto il
diniego al montaggio di pneumatici invernali, se non nei giorni immediatamente
prossimi all’entrata in vigore delle ordinanze. Il fenomeno sembrerebbe
riguardare principalmente vetture di proprietà di flotte o di compagnie di
noleggio a lungo termine.
Al riguardo corre l’obbligo di ricordare che, a termini di legge, i pneumatici invernali
non hanno alcun limite temporale di impiego e pertanto possono essere
utilizzati liberamente per tutto l’anno senza incorrere in alcuna sanzione.
Tutto ciò è
valido per qualsiasi pneumatico invernale che possiede i requisiti specifici
indicati nella carta di circolazione della vettura di riferimento, in termini
di: misura, indici di carico, codici di velocità, ecc..
Come noto, è
possibile montare pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a
quelli previsti dalla carta di circolazione fino a Q, ovverossia 160 km/h. In
tale caso, così come prescritto dalla circolare 104/95 del Ministero dei
Trasporti, che fa propria la Direttiva 92/23, tale configurazione è consentita
“…in caso di impiego stagionale…” senza alcun riferimento specifico in termini
temporali. Pertanto, non essendo al momento stabilito che cosa si intenda
esattamente per “…in caso di impiego stagionale…”, non è possibile elevare
alcuna sanzione né tantomeno limitare la circolazione a quei veicoli che
montano questi tipi di pneumatici.
Qualora in
termini interpretativi si volesse far coincidere l’“impiego stagionale” con il
periodo di vigenza minimo delle ordinanze, così come stabilito dalla Direttiva
ministeriale dello scorso gennaio, cioè dal 15 novembre al 15 aprile, occorrerà
definire necessariamente un periodo di interregno di almeno 30/45 giorni prima
e dopo l’entrata in vigore, per consentire agli automobilisti e ai gommisti di
ripristinare il treno di gomme idoneo per la stagione di riferimento.
Tutto ciò
premesso, si invitano tutti gli operatori del settore ad attenersi alla
normativa di legge vigente, favorendo le operazioni di sostituzione a tempo
debito. In caso di afflusso concentrato negli ultimi giorni prossimi
all’entrata in vigore delle ordinanze, è più che probabile che il rivenditore
specialista di pneumatici non sia nelle condizioni di assicurare il montaggio
dei pneumatici.
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