IL PNEUMATICO: DATA DI FABBRICAZIONE, DURATA IN SERVIZIO,
IMAGAZZINAMENTO, CONTROLLI PERIODICI, OMOLOGAZIONE, GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE
E CARTA D’IDENTITA’
DATA DI FABBRICAZIONE
Le normative vigenti (vedi Direttiva 92/23/CE e Regolamenti
ECE/ONU n. 30 (autovettura) n. 54 (veicoli
commerciali) e n.
75 (motoveicoli)) prescrivono
che i pneumatici
per autovetture, motoveicoli e
veicoli commerciali devono riportare, tra le altre marcature, anche la data di
fabbricazione.
Con la data di
fabbricazione si intende assicurare la cosiddetta “tracciabilità”,
ovverosia consentire al Fabbricante del prodotto di poter risalire ad uno
specifico lotto di produzione laddove lo stesso presentasse anomalie dopo la
sua immissione in commercio.
Dall’inizio degli anni 2000 la data di produzione è composta
da quattro cifre, le prime due indicanti la settimana, e le seconde due l’anno
(es:1505 significa prodotto durante la
15ª settimana del 2005)
Precedentemente la
data era composta da tre cifre: le prime due indicanti la settimana e la terza
l’anno (es: 208 -seguito da un triangolo per gli anni ‘90- indicava prodotto
nella ventesima settimana del 1998 ) .
Normalmente tale marcatura si trova dopo una serie di lettere e numeri preceduti dalla
sigla DOT (Department Of Transportation), che attesta la rispondenza agli standard americani .
La sigla
DOT non è
obbligatoria per l’Europa
e quindi può
non esser e presente
sul pneumatico mentre la data di
fabbricazione deve essere sempre riportata sul fianco del prodotto.
DURATA IN SERVIZIO
Per quanto riguarda la durata del pneumatico è opportuno
precisare che a livello normativo non esistono
prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o
collegabili alla sua data di fabbricazione.
La durata in servizio
dei pneumatici dipende soprattutto dalle condizioni di impiego alle quali
il pneumatico è soggetto durante la sua vita oltre alle condizioni di
immagazzinamento.
Per condizioni di impiego si intendono: carichi, velocità,
mantenimento delle pressioni di
gonfiaggio, tipologia e condizioni delle strade, urti dovuti a
buche/marciapiedi, esposizione ad agenti atmosferici(sole, acqua, ecc.), ecc.
Per condizioni di immagazzinamento si intendono tutti quei
fattori da tenere sotto controllo che possono influire sull’invecchiamento del
prodotto: temperatura, umidità, fonti di calore, luce e raggi
ultravioletti, contatto o vicinanza con
altre sostanze quali ad esempio solventi, idrocarburi, olii e grassi, ecc.
Dato che tutte le condizioni sopra indicate sono fortemente
variabili, è impossibile prevedere a priori la durata di un pneumatico e quindi è impensabile poterne
definire una data di scadenza.
RACCOMANDAZIONI ETRTO
- IMMAGAZZINAMENTO
Tutti i principali produttori di pneumatici hanno definito,
in ambito ETRTO – l’Associazione Tecnica
Europea dei Produttori di Pneumatici e Cerchi - delle specifiche Raccomandazioni per il
corretto utilizzo, montaggio, smontaggio, immagazzinamento, ecc. di tutti i
tipi di pneumatici.
Tali Raccomandazioni da anni vengono tradotte in lingua
italiana da Assogomma e messe a disposizione degli interessati che ne fanno
richiesta.
Segnatamente alla parte delle Raccomandazioni riguardanti il
corretto immagazzinamento, le stesse sono state riprese anche dalla norma UNI 11061.
Inoltre, gli stessi produttori di pneumatici, singolarmente,
ricordano tali Raccomandazioni nelle loro pubblicazioni e sui loro siti.
CONTROLLI PERIODICI
SUI PRODOTTI IN USO
I pneumatici devono essere fatti controllare periodicamente
da un Rivenditore specialista ed in
particolare è indispensabile procedere al corretto gonfiaggio almeno una volta
ogni quindici giorni e prima di lunghi viaggi senza dimenticare anche la ruota
di scorta.
L’automobilista è
tenuto a verificare:
>l’usura del
battistrada: la profondità minima ammessa per legge è 1,6 mm per
autoveicoli, 1 mm per motoveicoli e 0,5 mm per ciclomotori ;
>l’eventuale insorgenza
di danneggiamenti visibili ad
occhio nudo (tagli,
screpolature, deformazioni, etc.) o dinamici (rumore, vibrazioni ).
In caso di non rispondenza a quanto sopra riportato, è
indispensabile sottoporre i pneumatici ad una un’accurata verifica da parte di
un Rivenditore specialista.
Per la
sostituzione dei pneumatici
in uso possono
essere previste eventuali
raccomandazioni specifiche fornite
dai costruttori di veicoli e/o
dai costruttori di pneumatici: tali raccomandazioni è opportuno che vengano
rispettate.
RIVENDITORI SPECIALISTI
Tutte le norme anzidette contribuiscono a rappresentare lo
stato dell’arte di una materia, che corrisponde a tutte quelle conoscenze complementari a leggi e regolamenti che sono
patrimonio dei professionisti o specialisti di una data professione o mestiere.
Per quanto riguarda i “Rivenditori specialisti di
pneumatici” essi conoscono le norme di cui sopra e devono operare in conformità
alla legge 122/1992, ovverosia devono possedere macchinari e attrezzature
idonee che, unitamente alle specifiche competenze, sono garanzia della corretta
installazione.
Si ricorda che è fatto divieto ai consumatori finali o ad
altre categorie non abilitate di montare o effettuare qualsiasi intervento sui pneumatici.
OMOLOGAZIONE
Con esclusione dei pneumatici destinati a competizione e a
veicoli d’epoca, tutti gli altri
pneumatici per autoveicoli e motoveicoli , devono essere omologati,
ovverosia devono riportare la marcatura di omologazione che ne attesta il riconoscimento ufficiale,
da parte dell’Autorità o Ente preposto, della conformità ad una specifica
tecnica o regolamento.
Chi circola con pneumatici non omologati, oltre a costituire
un possibile pericolo per sé e per gli altri, può essere soggetto a sanzioni
pecuniarie ed al sequestro del mezzo. In caso di incidente la Compagnia di
assicurazione può non liquidare il sinistro. Un pneumatico non omologato non è
coperto da garanzia legale.
LA “ CARTA D ’ID
ENTITA’ D EL PNE UMATICO”
Patrocinata dal Ministero dei Trasporti, dal gennaio 2007 è
disponibile “carta d’identità del pneumatico”: un documento concepito per
mettere tutti gli automobilisti nelle condizioni di poter utilizzare al meglio
i loro pneumatici.
Viene rilasciata gratuitamente dai Rivenditori specialisti.
Può essere scaricata dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it.
E’ un documento utile per dare visibilità
alla garanzia legale che decorre dalla data di emissione dello scontrino fiscale per i successivi 24 mesi.
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