Il prodotto della settimana

venerdì 26 luglio 2013

ASSOGOMMA: informazioni utili per la sicurezza


IL PNEUMATICO: DATA DI FABBRICAZIONE, DURATA IN SERVIZIO, IMAGAZZINAMENTO, CONTROLLI PERIODICI, OMOLOGAZIONE, GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE E CARTA D’IDENTITA’

DATA DI FABBRICAZIONE
Le normative vigenti (vedi Direttiva 92/23/CE e Regolamenti ECE/ONU n. 30 (autovettura) n. 54 (veicoli  commerciali)  e  n.  75  (motoveicoli))  prescrivono    che  i  pneumatici  per  autovetture, motoveicoli e veicoli commerciali devono riportare, tra le altre marcature, anche la data di fabbricazione.
Con la data di fabbricazione si intende assicurare la cosiddetta “tracciabilità”, ovverosia consentire al Fabbricante del prodotto di poter risalire ad uno specifico lotto di produzione laddove lo stesso presentasse anomalie dopo la sua immissione in commercio.

Dall’inizio degli anni 2000 la data di produzione è composta da quattro cifre, le prime due indicanti la settimana, e le seconde due l’anno (es:1505 significa  prodotto durante la 15ª settimana del 2005)
Precedentemente  la data era composta da tre cifre: le prime due indicanti la settimana e la terza l’anno (es: 208 -seguito da un triangolo per gli anni ‘90- indicava prodotto nella ventesima settimana del 1998 ) .
Normalmente tale marcatura si trova dopo  una serie di lettere e numeri preceduti dalla sigla DOT (Department Of Transportation), che attesta la rispondenza  agli standard americani  .
La  sigla   DOT  non  è  obbligatoria  per  l’Europa  e  quindi   può  non  esser e  presente  sul  pneumatico mentre la data di fabbricazione deve essere sempre riportata sul fianco del prodotto.

DURATA IN SERVIZIO
Per quanto riguarda la durata del pneumatico è opportuno precisare che a livello normativo non esistono  prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla sua data di fabbricazione.
La durata in servizio dei pneumatici dipende soprattutto dalle condizioni di impiego alle quali il pneumatico è soggetto durante la sua vita oltre alle condizioni di immagazzinamento.
Per condizioni di impiego si intendono: carichi, velocità, mantenimento delle  pressioni di gonfiaggio, tipologia e condizioni delle strade, urti dovuti a buche/marciapiedi, esposizione ad agenti atmosferici(sole, acqua, ecc.), ecc.
Per condizioni di immagazzinamento si intendono tutti quei fattori da tenere sotto controllo che possono influire sull’invecchiamento del prodotto: temperatura, umidità, fonti di calore, luce e raggi ultravioletti,  contatto o vicinanza con altre sostanze quali ad esempio solventi, idrocarburi, olii  e grassi, ecc.
Dato che tutte le condizioni sopra indicate sono fortemente variabili, è impossibile prevedere a priori la durata di un  pneumatico e quindi è impensabile poterne definire una data di scadenza.

RACCOMANDAZIONI ETRTO - IMMAGAZZINAMENTO
Tutti i principali produttori di pneumatici hanno definito, in ambito ETRTO – l’Associazione Tecnica Europea dei Produttori di Pneumatici e Cerchi -   delle specifiche Raccomandazioni per il corretto utilizzo, montaggio, smontaggio, immagazzinamento, ecc. di tutti i tipi di pneumatici.

Tali Raccomandazioni da anni vengono tradotte in lingua italiana da Assogomma e messe a disposizione degli interessati che ne fanno richiesta.
Segnatamente alla parte delle Raccomandazioni riguardanti il corretto immagazzinamento, le stesse sono state riprese anche dalla norma  UNI 11061.
Inoltre, gli stessi produttori di pneumatici, singolarmente, ricordano tali Raccomandazioni nelle loro pubblicazioni e sui loro siti.

CONTROLLI PERIODICI SUI PRODOTTI IN USO
I pneumatici devono essere fatti controllare periodicamente da un Rivenditore specialista  ed in particolare è indispensabile procedere al corretto gonfiaggio almeno una volta ogni quindici giorni e prima di lunghi viaggi senza dimenticare anche la ruota di scorta.

L’automobilista è tenuto a verificare:
>l’usura del battistrada: la profondità minima ammessa per legge è 1,6 mm per autoveicoli, 1 mm per motoveicoli e 0,5 mm per ciclomotori ;
>l’eventuale  insorgenza  di  danneggiamenti  visibili ad  occhio  nudo  (tagli,  screpolature, deformazioni, etc.) o dinamici (rumore, vibrazioni ).

In caso di non rispondenza a quanto sopra riportato, è indispensabile sottoporre i pneumatici ad una un’accurata verifica da parte di un Rivenditore specialista.
Per la  sostituzione  dei  pneumatici  in  uso  possono  essere  previste  eventuali  raccomandazioni specifiche fornite  dai costruttori di veicoli  e/o dai costruttori di pneumatici: tali raccomandazioni è opportuno che vengano rispettate.

RIVENDITORI SPECIALISTI
Tutte le norme anzidette contribuiscono a rappresentare lo stato dell’arte di una materia, che corrisponde a tutte quelle conoscenze  complementari a leggi e regolamenti che sono patrimonio dei professionisti o specialisti di una data professione o mestiere.
Per quanto riguarda i “Rivenditori specialisti di pneumatici” essi conoscono le norme di cui sopra e devono operare in conformità alla legge 122/1992, ovverosia devono possedere macchinari e attrezzature idonee che, unitamente alle specifiche competenze, sono garanzia della corretta installazione.
Si ricorda che è fatto divieto ai consumatori finali o ad altre categorie non abilitate di montare o effettuare qualsiasi intervento  sui pneumatici.

 OMOLOGAZIONE
Con esclusione dei pneumatici destinati a competizione e a veicoli d’epoca, tutti gli altri  pneumatici per autoveicoli e motoveicoli , devono essere omologati, ovverosia devono riportare la marcatura di omologazione  che ne attesta il riconoscimento ufficiale, da parte dell’Autorità o Ente preposto, della conformità ad una specifica tecnica o regolamento.
Chi circola con pneumatici non omologati, oltre a costituire un possibile pericolo per sé e per gli altri, può essere soggetto a sanzioni pecuniarie ed al sequestro del mezzo. In caso di incidente la Compagnia di assicurazione può non liquidare il sinistro. Un pneumatico non omologato non è coperto da garanzia legale.

LA “ CARTA D ’ID ENTITA’ D EL  PNE UMATICO”
Patrocinata dal Ministero dei Trasporti, dal gennaio 2007 è disponibile “carta d’identità del pneumatico”: un documento concepito per mettere tutti gli automobilisti nelle condizioni di poter utilizzare al meglio i loro pneumatici.
Viene rilasciata gratuitamente dai Rivenditori specialisti.
Può essere scaricata dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it. E’ un documento utile per dare visibilità  alla garanzia legale che decorre dalla data di  emissione dello scontrino fiscale per  i successivi 24 mesi.

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