Un’auto a GPL o a metano può circolare senza problemi anche se non ha ancora effettuato il collaudo?
Sì, a patto che l’impianto sia stato installato da una ditta autorizzata, il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il serbatoio GPL o metano vuoti; sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l’aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).
“In caso di controllo - spiegano al Consorzio Ecogas, associazione che riunisce circa 1.000 operatori del settore gas auto - dovranno essere esibiti due documenti rilasciati dall’installatore. Il consueto Modello di dichiarazione dell’allestitore, che deve riportare un’annotazione firmata, per presa visione, dell’intestatario del veicolo (ndr: avvertenza: fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i) e la Copia dichiarante della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119), che riporti sul retro l’annotazione della prenotazione della visita e prova, specificando data e luogo.”
Queste indicazioni sono contenute nella circolare 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 della Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2, che consente di poter circolare con impianto a gas installato senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 78 del Codice della Strada: sanzione amministrativa di 398 € e ritiro della carta di circolazione, riconsegnata al superamento della visita e prova.
Circolare e modello di dichiarazione dell’allestitore su www.ecogas.it.
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